Risarcimento per disservizio telefonico: come funziona?

Il risarcimento danni, che si tratti di disservizi TIM, Vodafone o altri operatori, è previsto dalla legge italiana. Tuttavia, esistono delle condizioni e delle clausole in materia che non tutti conoscono. In questo articolo, scoprirai cosa si intende per “disservizi” e quando è previsto il risarcimento.

Disservizi TIM: cosa sono?

I principali disservizi telefonici di rete fissa presentano interruzioni di linea dovute a cause tecniche, come i guasti. In queste situazioni si ha un blocco del servizio, con l’impossibilità di fare o ricevere chiamate, che dura fino alla riparazione del guasto.

Per questi guasti tecnici il gestore è tenuto a ripristinare il servizio entro un termine massimo di 72 ore dal momento della ricezione della segnalazione da parte dell’utente: lo prevede la Carta dei servizi predisposta dall’Agcom .

Come ottenere il risarcimento?

Dovrai in primo luogo notificare il reclamo e la diffida. Purtroppo, spesso gli operatori non rispondono alle richieste (o perché effettuate nel modo sbagliato o per una precisa scelta difensiva) e allora sarà opportuno instaurare una “Procedura di conciliazione”.

Questa è gratuita e si svolge dinnanzi all’Autorità, alla presenza di un suo conciliatore oltre che ovviamente della controparte che rappresenterà le ragioni dell’operatore telefonico. E’ consigliabile farsi assistere da un legale esperto fin dalle prime fasi, in modo che il professionista possa seguire tutta la procedura ed evitare errori che potrebbero pregiudicare l’intera azione.

 A quanto ammonta l’indennità del risarcimento?

L’indennizzo viene calcolato per ogni giorno di disservizio, al netto del “tempo amministrativo e/o tecnico”. Questo può variare (ad es. 5/7,50 Euro al giorno per ogni servizio principale – telefono, internet… – da calcolarsi per ogni singolo disservizio). Le componenti sono cumulabili e si moltiplicano per i giorni di disservizio sofferti.

Il risarcimento del danno segue invece le logiche del diritto civile: danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Queste dovranno essere dimostrate autonomamente e seguiranno logiche di quantificazione completamente avulse da ogni previsione matematica e pertanto non sono predeterminabili apriori.