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Istituto Comprensivo di Zanica (BG)

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contenuti principali

PARTE VI


USO ATTREZZATURE E EDIFICI SCOLASTICI
T.U. n. 297 DEL 16.04.1994


USO ATTREZZATURE E EDIFICI SCOLASTICI

Art. 1 - Fuori dall'orario delle lezioni, i locali scolastici verranno utilizzati per:

- gestione Organi collegiali
- gestione attività di programmazione
- gestione attività di aggiornamento
- gestione colloqui con le famiglie
- gestione assemblee tra genitori
- gestione commissione o gruppi di lavoro
- gestione attività extrascolastiche organizzate dal Comitato genitori
- gestione incontri Comitato genitori

Art. 2 - Rapporti con Comitato genitori e con genitori:

- Compete ai genitori inoltrare richiesta di autorizzazione degli incontri alla Dirigente scolastica,   contenente la convocazione e il relativo Ordine del giorno.

I tempi di inoltro sono:

a) almeno 5 giorni per le sedute ordinarie;
b) almeno 3 giorni per le sedute straordinarie;
c) almeno 1 giorno per le sedute urgenti.

L'apertura, chiusura e vigilanza dei locali può essere gestita:
- da parte dei dipendenti dell'Amministrazione statale,
- da parte di un genitore a cui verranno consegnate provvisoriamente le chiavi, a seguito di dichiarazione di assunzione di responsabilità nel rispetto della normativa.

Compete alla Dirigente scolastica formalizzare la modalità concordata.

Art. 3 - Criteri per programmazione e attuazione attività parascolastiche interscolastiche e extrascolastiche, corsi di recupero e sostegno, libere attività complementari:

- Il Comitato genitori, nel predisporre iniziative del tipo di cui sopra, dovrà seguire la procedura sottoriportata:

a) inoltro progetto al Consiglio di Istituto contenente:

- obiettivi educativi;
- organizzazione risorse umane e materiali;
- gestione contabile;
- verifica andamento.

Tali attività risulteranno parte integrante del P.O.F., pertanto viene estesa la copertura assicurativa regionale e integrativa.

Art. 4 - Rapporti con Amministrazione comunale:

I rapporti tra Amministrazione comunale e Istituzione scolastica circa l'utilizzo di attrezzature e locali dell'edificio scolastico sono regolati da apposita convenzione che può prevedere anche l'assegnazione in uso gratuito.
A tal fine sarà predisposta convenzione che non può essere superiore ad un anno scolastico, contenente le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
Devono essere esclusi dal beneficio Enti e Privati che propongano attività con fini educativi non congruenti con il P.O.F. dell'Istituto, esclusivamente con fini di lucro e/o propagandistici.

Art. 5

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate fuori dal servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
il Comune o la Provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione previo assenso del Consiglio di Istituto;
le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta per iscritto agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio.

Art. 6

Il Consiglio di Istituto si riserva la facoltà di revocare immediatamente l'assenso qualora non fossero rispettate le condizioni sopraelencate.

Art. 7

L'accesso alle scuole durante e oltre l'orario delle lezioni è consentito solo previa autorizzazione della Dirigente scolastica.
Per i genitori si fa riferimento ai relativi articoli contenuti nella parte II e III del presente regolamento.

Art. 8

Qualora l'insegnante lo ritenga utile, possono assistere alle lezioni o parteciparvi genitori o esperti, previa comunicazione verbale o telefonica alla Dirigente scolastica.

Art. 9

Per facilitare la partecipazione alle assemblee di classe si offre la possibilità ai genitori di organizzare l'accesso dei bambini sotto la propria responsabilità, attraverso turni di sorveglianza autogestiti, comunque concordati e autorizzati dalla Dirigente scolastica.

Art. 10

L'affissione e la distribuzione di materiali, nell'area di pertinenza della Istituzione scolastica è consentita solo previa autorizzazione della Dirigente scolastica.

Art. 11

I collaboratori e gli operatori scolastici sono tenuti a garantire l'applicazione degli articoli suddetti.

MODALITÀ FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E USO ATTREZZATURE CULTURALI DIDATTICHE SPORTIVE

Art. 1

La biblioteca scolastica comprende la biblioteca per ragazzi e la biblioteca magistrale. I libri sono a disposizione dei docenti, degli alunni e dei genitori per le attività scolastiche e per tutte le iniziative culturali e di aggiornamento promosse dalla scuola.

Art. 2

Al servizio della biblioteca scolastica di ogni plesso è preposto un insegnante designato dal Collegio dei docenti, la cui qualifica è di "bibliotecario".
Ogni classe avrà una biblioteca a uso degli alunni.
Il servizio nelle singole classi è espletato dagli insegnanti titolari.
La lettura di libri potrà essere fatta in sede o mediante prestito a domicilio.

Art. 3

Il bibliotecario è tenuto a compilare e a tenere aggiornati il registro del materiale bibliotecario e il registro dei prestiti.

Art. 4

All'inizio di ciascun anno scolastico, gli insegnanti delle classi prelevano dalla biblioteca scolastica i libri che ritengono necessari, anche in relazione al piano di lavoro predisposto, per formare la biblioteca di classe. Alla fine di ciascun anno scolastico, i libri di cui sopra vengono restituiti alla biblioteca scolastica.

Art. 5

I libri da acquistare dovranno essere proposti dai Consigli di classe e di interclasse e approvati dal Consiglio di Istituto.

Art. 6

Nel caso di messa fuori uso dei libri e di materiale di facile consumo, questi vengono cancellati dall'elenco generale dopo regolare stesura di apposito verbale di eliminazione, previa delibera del Consiglio di Istituto.

Art. 7

Presso la sede dell' Istituto Comprensivo è istituita la biblioteca magistrale di Istituto, il cui scopo è quello di raccogliere i libri di consultazione professionale, di approfondimento culturale, di sperimentazione didattica e metodologica onde agevolare gli insegnanti nel loro aggiornamento culturale e, soprattutto, nella immediata possibilità di ricerca di notizie.
A tale scopo le opere che più spesso vengono richieste per la ricerca immediata di notizie come enciclopedie, opuscoli di metodologia e tecnica di lavoro ecc., possono essere decentrate presso le singole biblioteche scolastiche.
La biblioteca magistrale è a disposizione di tutti gli insegnanti dell'Istituto.

Art. 8

Il bibliotecario della biblioteca magistrale è tenuto a tenere aggiornati i documenti di cui al precedente articolo 3.
L'elenco dei libri della biblioteca magistrale all'inizio dell'anno scolastico deve essere trasmesso in copia a tutte le sedi scolastiche, per la possibile consultazione da parte degli insegnanti, che possono richiedere il prestito dei libri a domicilio.

Art. 9

Gli utenti della biblioteca magistrale possono avere in prestito i libri per un periodo non superiore a due mesi.
Chi smarrisce il volume deve riacquistarlo.
Entro il 30 giugno di ogni anno gli utenti della biblioteca magistrale dovranno riconsegnare i libri presi in prestito.

Art. 10

Al servizio di distribuzione dei sussidi audiovisivi è preposto un insegnante designato dal Collegio dei docenti, la cui qualifica è di "delegato ai sussidi audiovisivi".

Art. 11

Il delegato ai sussidi audiovisivi è tenuto a compilare un elenco di tutti i sussidi e video, da trasmettere in copia all'inizio di ogni anno agli insegnanti di plesso, ed è altresì tenuto alla custodia della videoteca.

Art. 12

I sussidi riconosciuti inservibili o comunque fuori uso, saranno scaricati dal registro inventariale dopo regolare autorizzazione, secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 13

L'Interclasse tecnica di plesso definisce i criteri di utilizzo del centro stampa, che verranno inseriti nella progettazione di plesso.

Art. 14

Entro il 30 giugno di ogni anno gli utenti della biblioteca magistrale dovranno riconsegnare i sussidi presi in prestito.
Entro il 30 giugno di ogni anno gli insegnanti incaricati consegneranno in Direzione i registri dei beni loro affidati, coi relativi verbali contenenti l'elenco dei sussidi inservibili o smarriti per le necessarie deliberazioni del Consiglio di Istituto.

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