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Zic č l'Istituto Comprensivo di Zanica
Istituto Comprensivo di Zanica (BG)

Via Serio 1 24050 Zanica (BG)
tel. 035 670728 - fax 035 671653
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contenuti principali

PARTE VI


USO ATTREZZATURE E EDIFICI SCOLASTICI
T.U. n. 297 DEL 16.04.1994


USO ATTREZZATURE E EDIFICI SCOLASTICI

Art. 1 - Fuori dall'orario delle lezioni, i locali scolastici verranno utilizzati per:

- gestione Organi collegiali
- gestione attività di programmazione
- gestione attività di aggiornamento
- gestione colloqui con le famiglie
- gestione assemblee tra genitori
- gestione commissione o gruppi di lavoro
- gestione attività extrascolastiche organizzate dal Comitato genitori
- gestione incontri Comitato genitori

Art. 2 - Rapporti con Comitato genitori e con genitori:

- Compete ai genitori inoltrare richiesta di autorizzazione degli incontri alla Dirigente scolastica,   contenente la convocazione e il relativo Ordine del giorno.

I tempi di inoltro sono:

a) almeno 5 giorni per le sedute ordinarie;
b) almeno 3 giorni per le sedute straordinarie;
c) almeno 1 giorno per le sedute urgenti.

L'apertura, chiusura e vigilanza dei locali può essere gestita:
- da parte dei dipendenti dell'Amministrazione statale,
- da parte di un genitore a cui verranno consegnate provvisoriamente le chiavi, a seguito di dichiarazione di assunzione di responsabilità nel rispetto della normativa.

Compete alla Dirigente scolastica formalizzare la modalità concordata.

Art. 3 - Criteri per programmazione e attuazione attività parascolastiche interscolastiche e extrascolastiche, corsi di recupero e sostegno, libere attività complementari:

- Il Comitato genitori, nel predisporre iniziative del tipo di cui sopra, dovrà seguire la procedura sottoriportata:

a) inoltro progetto al Consiglio di Istituto contenente:

- obiettivi educativi;
- organizzazione risorse umane e materiali;
- gestione contabile;
- verifica andamento.

Tali attività risulteranno parte integrante del P.O.F., pertanto viene estesa la copertura assicurativa.

Art. 4 - Rapporti con Amministrazione comunale:

I rapporti tra Amministrazione comunale e Istituzione scolastica circa l'utilizzo di attrezzature e locali dell'edificio scolastico sono regolati da apposita convenzione che può prevedere anche l'assegnazione in uso gratuito.
A tal fine sarà predisposta convenzione che non può essere superiore ad un anno scolastico, contenente le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
Devono essere esclusi dal beneficio Enti e Privati che propongano attività con fini educativi non congruenti con il P.O.F. dell'Istituto, esclusivamente con fini di lucro e/o propagandistici.

Art. 5

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate fuori dal servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
Il Comune o la Provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione previo assenso del Consiglio di Istituto;
Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta per iscritto agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio.

Art. 6

Il Consiglio di Istituto si riserva la facoltà di revocare immediatamente l'assenso qualora non fossero rispettate le condizioni sopraelencate.

Art. 7

L'accesso alle scuole durante e oltre l'orario delle lezioni è consentito solo previa autorizzazione della Dirigente scolastica.
Per i genitori si fa riferimento ai relativi articoli contenuti nella parte II e III del presente regolamento.

Art. 8

Qualora l'insegnante lo ritenga utile, possono assistere alle lezioni o parteciparvi genitori o esperti, previa comunicazione verbale o telefonica alla Dirigente scolastica.

Art. 9

Per facilitare la partecipazione alle assemblee di classe si offre la possibilità ai genitori di organizzare l'accesso dei bambini sotto la propria responsabilità, attraverso turni di sorveglianza autogestiti, comunque concordati e autorizzati dalla Dirigente scolastica.

Art. 10

L'affissione e la distribuzione di materiali, nell'area di pertinenza della Istituzione scolastica è consentita solo previa autorizzazione della Dirigente scolastica.

Art. 11

I collaboratori e gli operatori scolastici sono tenuti a garantire l'applicazione degli articoli suddetti.

MODALITÀ FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E USO ATTREZZATURE CULTURALI DIDATTICHE SPORTIVE

Art. 1

La biblioteca scolastica comprende la biblioteca per ragazzi e la biblioteca magistrale. I libri sono a disposizione dei docenti, degli alunni e dei genitori per le attività scolastiche e per tutte le iniziative culturali e di aggiornamento promosse dalla scuola.

Art. 2

Al servizio della biblioteca scolastica di ogni plesso è preposto un insegnante designato dal Collegio dei docenti, la cui qualifica è di "bibliotecario".
Ogni classe avrà una biblioteca a uso degli alunni.
Il servizio nelle singole classi è espletato dagli insegnanti titolari.
La lettura di libri potrà essere fatta in sede o mediante prestito a domicilio.

Art. 3

Il bibliotecario è tenuto a compilare e a tenere aggiornati il registro del materiale bibliotecario e il registro dei prestiti.

Art. 4

All'inizio di ciascun anno scolastico, gli insegnanti delle classi prelevano dalla biblioteca scolastica i libri che ritengono necessari, anche in relazione al piano di lavoro predisposto, per formare la biblioteca di classe. Alla fine di ciascun anno scolastico, i libri di cui sopra vengono restituiti alla biblioteca scolastica.

Art. 5

I libri da acquistare dovranno essere proposti dai Consigli di classe e di interclasse e approvati dal Consiglio di Istituto.

Art. 6

Nel caso di messa fuori uso dei libri e di materiale di facile consumo, questi vengono cancellati dall'elenco generale dopo regolare stesura di apposito verbale di eliminazione, previa delibera del Consiglio di Istituto.

Art. 7

Presso la sede dell' Istituto Comprensivo è istituita la biblioteca magistrale di Istituto, il cui scopo è quello di raccogliere i libri di consultazione professionale, di approfondimento culturale, di sperimentazione didattica e metodologica onde agevolare gli insegnanti nel loro aggiornamento culturale e, soprattutto, nella immediata possibilità di ricerca di notizie.
A tale scopo le opere che più spesso vengono richieste per la ricerca immediata di notizie come enciclopedie, opuscoli di metodologia e tecnica di lavoro ecc., possono essere decentrate presso le singole biblioteche scolastiche.
La biblioteca magistrale è a disposizione di tutti gli insegnanti dell'Istituto.

Art. 8

Il bibliotecario della biblioteca magistrale è tenuto a tenere aggiornati i documenti di cui al precedente articolo 3.
L'elenco dei libri della biblioteca magistrale all'inizio dell'anno scolastico deve essere trasmesso in copia a tutte le sedi scolastiche, per la possibile consultazione da parte degli insegnanti, che possono richiedere il prestito dei libri a domicilio.

Art. 9

Gli utenti della biblioteca magistrale possono avere in prestito i libri per un periodo non superiore a due mesi.
Chi smarrisce il volume deve riacquistarlo.
Entro il 30 giugno di ogni anno gli utenti della biblioteca magistrale dovranno riconsegnare i libri presi in prestito.

Art. 10

Al servizio di distribuzione dei sussidi audiovisivi è preposto un insegnante designato dal Collegio dei docenti, la cui qualifica è di "delegato ai sussidi audiovisivi".

Art. 11

Il delegato ai sussidi audiovisivi è tenuto a compilare un elenco di tutti i sussidi e video, da trasmettere in copia all'inizio di ogni anno agli insegnanti di plesso, ed è altresì tenuto alla custodia della videoteca.

Art. 12

I sussidi riconosciuti inservibili o comunque fuori uso, saranno scaricati dal registro inventariale dopo regolare autorizzazione, secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 13

Entro il 30 giugno di ogni anno gli insegnanti incaricati consegneranno in Segreteria  i registri dei beni loro affidati, coi relativi verbali contenenti l'elenco dei sussidi inservibili o smarriti per le necessarie deliberazioni del Consiglio di Istituto.

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