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Zic č l'Istituto Comprensivo di Zanica
Istituto Comprensivo di Zanica (BG)

Via Serio 1 24050 Zanica (BG)
tel. 035 670728 - fax 035 671653
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contenuti principali

PARTE II


SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO


 Criteri generali organizzativi - formazione classi
Vigilanza alunni - ingresso - permanenza - uscite
assegnazione docenti alle scuole e alle classi
assegnazione docenti alle attività alternative


A) CRITERI DI ISCRIZIONE/AMMISSIONE

Art. 1 - SCUOLA DELL'INFANZIA

Sono ammessi alla frequenza della scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, il terzo anno di età, prioritariamente i residenti.
Possono essere ammessi alla frequenza i bimbi e le bimbe che compiono i tre anni dopo il 31/12 e comunque entro il 30/4, e la frequenza inizierà a gennaio.
In caso di lista di attesa si procederà applicando i seguenti criteri:

Residenti

1. Bambini con certificazione di handicap;

2. Bambini con certificazione dei servizi sociali;

3. Bambini con un unico genitore convivente impegnato in attività lavorativa

4. Bambini di 5 anni con precedenza per:
    a. fratelli frequentanti;
    b. genitori che lavorano entrambi;
    c. famiglie con il maggior numero di bambini in età prescolare;
    d. fratelli che abbiano frequentato;

5. Bambini di 4 anni con precedenza per:
    a. fratelli frequentanti;
    b. genitori che lavorano entrambi;
    c. famiglie con il maggior numero di bambini in età prescolare;
    d. fratelli che abbiano frequentato;

6. Bambini di 3 anni con precedenza per:
    a. fratelli frequentanti;
    b. genitori che lavorano entrambi;
    c. famiglie con il maggior numero di bambini in età prescolare;
    d. fratelli che abbiano frequentato;

  • L'ammissione alla frequenza  dei bambini che compiono i 3 anni entro il 30/4 è subordinata all'esaurimento della lista di attesa elaborata con le richieste d'iscrizione pervenute entro i termini previsti dalla C.M.
  • In caso di parità di requisiti la precedenza viene assegnata con riferimento alla data di nascita dando precedenza ai nati prima
  • La frequenza ad orario completo (8.00-16.00) costituisce criterio di priorità rispetto all'orario ridotto (8.00-13.00)
  • Le richieste di iscrizione pervenute oltre i termini previsti dalla Circolare Ministeriale  sono accolte con riserva e collocate in due graduatorie.
Non Residenti

1. Bambini con certificazione di handicap;

2. Bambini con certificazione dei servizi sociali;

3. Bambini con un unico genitore convivente impegnato in attività lavorativa

4. Bambini di 5 anni con precedenza per:
   a. fratelli frequentanti;
   b. genitori che lavorano entrambi;
   c. bambini affidati a nonni residenti nel comune sede della scuola materna;
   d. genitori che risiedono nei comuni di pertinenza dell'istituto;
   e. genitori che lavorano nel comune sede della scuola;
   f. fratelli che abbiano frequentato;

5. Bambini di 4 anni con precedenza per:
    a. fratelli frequentanti;
    b. genitori che lavorano entrambi;
    c. bambini affidati a nonni residenti nel comune sede della scuola materna;
    d. genitori che risiedono nei comuni di pertinenza dell'istituto;
    e. genitori che lavorano nel comune sede della scuola;
    f. fratelli che abbiano frequentato;

6. Bambini di 3 anni con precedenza per:
    a. fratelli frequentanti;
    b. genitori che lavorano entrambi;
    c. bambini affidati a nonni residenti nel comune sede della scuola materna;
    d. genitori che risiedono nei comuni di pertinenza dell'istituto;
    e. genitori che lavorano nel comune sede della scuola;
    f. fratelli che abbiano frequentato;

  • L'ammissione alla frequenza  dei bambini che compiono i 3 anni entro il 30/4 è subordinata all'esaurimento della lista di attesa elaborata con le richieste d'iscrizione pervenute entro i termini previsti dalla C.M.
  • Per le iscrizioni relative ai punti 1, 2 e 3, hanno la precedenza i bambini residenti nei comuni di pertinenza dell'istituto
  • In caso di parità di requisiti la precedenza viene assegnata con riferimento alla data di nascita dando precedenza ai nati prima
  • La frequenza ad orario completo (8.00-16.00) costituisce criterio di priorità rispetto all'orario ridotto (8.00-13.00)
  • La dichiarazione di cui al punto "c" deve essere attestata con un certificato di residenza dei famigliari incaricati dell'assistenza al bambino
  • Le richieste di iscrizioni pervenute oltre i termini previsti dalla Circolare Ministeriale  sono accolte con riserva e collocate in  graduatoria.

Art. 2 - SCUOLA PRIMARIA

Possono essere ammessi alla frequenza della scuola primaria i bambini e le bambine residenti nei Comuni di Zanica e Comun Nuovo; per i non residenti, l'accesso è possibile solo nel caso in cui il numero di alunni e di alunne di ogni classe non determini l'ampliamento dell'organico.

Devono essere iscritti alla scuola primaria i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, il sesto anno di età. Possono essere iscritti alla scuola primaria i bambini e le bambine che abbiano computo o compiano il sesto anno di età entro il 30 aprile, salvo nuove disposizioni.

Art. 3 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Possono essere ammessi alla frequenza della scuola secondaria i ragazzi e le ragazze residenti nei Comuni di Zanica e Comun Nuovo. In caso di eccedenza sono accolti prioritariamente i residenti e i non residenti che abbiano frequentato le scuole primarie dell’I.C.

Art. 4

Nel caso di rientro in sede dopo uno o più anni di frequenza altrove, l'alunno/a sarà assegnato alla classe d'origine, fatta salva la disponibilità dei posti.

Art. 5

L'iscrizione di allievi/e stranieri/e, ai sensi della C.M. n. 311 del 21.12.1999 art. 45, può avvenire anche oltre il termine previsto per legge, anche se in possesso di documentazione irregolare e/o incompleta e anche se privi di documentazione anagrafica.
L'inserimento avverrà nel rispetto della normativa tenendo presente la scolarità pregressa e comunque in classi vicine per età cronologica. 

Art. 6

In caso di trasferimento, i genitori dovranno richiedere all'ufficio di segreteria il nulla-osta per accedere ad altra scuola.

Art. 7

In caso di provenienza da altra scuola, il genitore dovrà presentare regolare nulla-osta. L'assegnazione alla classe sarà concordata con gli/le insegnanti, tenendo conto delle informazioni sull’alunno/a in entrata e della fisionomia della classe in cui sarà inserito.

B) CRITERI ISCRIZIONE MENSA

Art. 1

Vista la necessità di pianificare il servizio, qualora fosse necessario operare una scelta,  si stabilisce che verranno prioritariamente accolti al servizio mensa gli/le alunni/e secondo i seguenti criteri:

- entrambi i genitori lavorano;
- elevata distanza casa-scuola;

a tale scopo verrà richiesto ai genitori all'atto dell'iscrizione un'autocertificazione (come da modello già prestabilito). Nel caso in cui si dovesse creare una lista di attesa, il Consiglio si riserva di individuare i criteri attuativi.
Alla Dirigente scolastica viene affidato il compito di valutare, tenuto conto il numero massimo di 28 alunni per gruppo, l'accettazione di richieste occasionali e/o periodiche, adeguatamente motivate.

Art. 2

I genitori dovranno comunicare la necessità di menù personalizzati, accompagnate da certificazione medica, che a loro volta saranno rimesse all'ASL per l'autorizzazione e trasmissione al gestore del servizio mensa.

Art. 3

Nel caso in cui anche l'assistenza educativa venisse svolta dell'Amministrazione Comunale i criteri verranno definiti dall'Amministrazione stessa, in accordo con la scuola.

C) CRITERI FORMAZIONE CLASSI E SEZIONI

SCUOLA INFANZIA

Art. 1

Al fine di formare sezioni eterogenee, il più possibile equilibrate per quanto concerne la situazione di partenza e le caratteristiche degli alunni e delle alunne, la Dirigente scolastica, sentito il parere del Collegio dei docenti e sulla base della normativa vigente, stabilisce le sezioni secondo la seguente modalità:

- età allievi/e;
- livello socio-culturale delle famiglie;
- maschi e femmine equamente distribuiti;
- partecipazione attività alternative;

Art. 2

Nel caso di istituzione di nuove classi per sdoppiamento di sezioni numerose la Dirigente scolastica applicherà i criteri previsti dall'art. 1.

Art. 3

Le classi in cui sono inseriti allievi/e diversamente abili devono risultare di un numero adeguatamente e possibilmente inferiore a quello delle altre classi e comunque non superiore a quanto previsto dalla circolare annuale che regola le iscrizioni e la formazione classi.

 

SCUOLA PRIMARIA

Art. 1

Le classi vengono formate prioritariamente tenendo conto della scelta del tempo scuola operata dalla famiglia attraverso il modulo d’iscrizione

Art. 2

QUALORA NE ESISTANO LE CONDIZIONI al fine di formare classi eterogenee, il più possibile equilibrate per quanto concerne la situazione di partenza e le caratteristiche degli alunni e delle alunne, la Dirigente scolastica, sentito il parere del Collegio dei docenti e sulla base della normativa vigente, stabilisce le classi secondo la seguente modalità:
da settembre a novembre vengono individuati gruppi equieterogenei provvisori, seguendo i criteri sottoriportati:

- caratteristiche  socio-culturale delle famiglie;
- maschi e femmine equamente distribuiti;
- partecipazione mensa;
- partecipazione attività alternative;
- sezione di provenienza dalla scuola d'infanzia.

Successivamente, entro fine ottobre, le classi verranno organizzate in modo definitivo, tenendo conto delle indicazioni:

- delle scuole materne
- delle segnalazioni dell'équipe
- delle rilevazioni osservazioni prodotte nel primo periodo dell'anno scolastico dai teams docenti
- delle eventuali osservazioni dell'insegnante psicopedagogista
- delle informazioni date dai genitori durante i colloqui.

Art. 3

Nel caso di istituzione di nuove classi per sdoppiamento di classi numerose la Dirigente scolastica applicherà i criteri previsti dall'art. 1.

Art. 4

Considerate le motivazioni di carattere psicopedagogico oltre che giuridico, si formalizza l'impossibilità ad accogliere bambini e bambine uditori nelle classi prime.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Art. 1

Le classi vengono formate prioritariamente tenendo conto della scelta del tempo scuola operata dalla famiglia attraverso il modulo d’iscrizione.

Art. 2

 Qualora ne esistano le condizioni, Le classi prime vengono formate secondo criteri di equieterogenità, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro, formato da insegnanti non impegnati negli esami di stato del primo ciclo. Si prevede uno o più incontri con i docenti della scuola primaria di provenienza degli alunni e delle alunne per il passaggio delle informazioni.
Gli allievi e allieve sono distribuiti in modo disomogeneo al loro interno, ma in modo omogeneo tra le classi, in base alle seguenti variabili: 

a. Appartenenza alle diverse fasce: se ne individuano 4 (alta, medio-alta, media, al di sotto della media), con una specifica attenzione per gli alunni che manifestano un forte disagio cognitivo, per ottenere una classe eterogenea, equamente distribuita nelle fasce.
b. Sesso: (maschi e femmine equamente distribuiti).
c. Alunni portatori di handicap: si prevede, in relazione al tipo di handicap, l'inserimento dell'alunno nella classe meno numerosa, con meno problematiche relazionali, in cui sia prevista la presenza di altri compagni che siano di positivo riferimento per l'alunno disabile.
d. Caratteristiche relazionali quali: leaderismo, gregarismo, isolamento, conflittualità, e particolari situazioni d'incompatibilità.
e. Ripetenti: sono inseriti in altra sezione nel caso in cui i genitori lo richiedano, e, nel caso il consiglio di classe lo ritenesse funzionale al progetto formativo dell'allievo/a; altrimenti, al fine di garantire una parziale continuità didattica ed  il superamento delle motivazioni della ripetenza , sono collocati nella stessa sezione.
f. Insegnamento alternativo alla religione: si valuta la possibilità, in relazione al numero ed alle caratteristiche sopra elencate, di inserirli nello stesso gruppo-classe.
g. Su richiesta dei genitori è possibile, qualora la richiesta non infici le considerazioni psicopedagogiche espresse in commissione formazione classi, disporre che fratelli/sorelle possano frequentare la stessa classe e/o sezione del fratello/della sorella maggiore.

Per il punto a) le fasce sono individuate attraverso:

1. Le valutazioni e le osservazioni espresse nella griglia compilata dai docenti della scuola primaria nelle voci "saper studiare", "stile e ritmo di apprendimento", "stile decisionale", "autonomia nel lavoro", "impegno", "attenzione";
2. le valutazioni degli ambiti disciplinari e globale finale espresse nelle schede della scuola primaria.

Per i punti c) e d) il passaggio delle informazioni avviene attraverso:

1. Le valutazioni e le osservazioni espresse nella griglia compilata dai docenti della scuola primaria nelle voci "relazione con i compagni" "relazione con gli adulti";
2. le osservazioni, le segnalazioni e l'eventuale documentazione (in caso di alunni portatori di handicap) dei docenti della scuola primaria, dell'insegnante di sostegno, delle figure specializzate (psicologi, ecc.);
3. le osservazioni, in ambito relazionale, espresse nel giudizio finale delle schede della scuola primaria.

Per gli alunni ripetenti le informazioni sono ricavate dalla documentazione interna del Consiglio di classe, dalle osservazioni degli insegnanti degli alunni stessi e dalla scheda di valutazione.
 
L'attribuzione della sezione avviene attraverso:
- valutazione psicopedagogica
- sorteggio operato durante la seduta del Consiglio di Istituto.

Art. 3

Le classi in cui sono inseriti allievi/e diversamente abili devono risultare di un numero adeguatamente e possibilmente inferiore a quello delle altre classi e comunque non superiore a quanto previsto dalla circolare annuale che regola le iscrizioni e la formazione classi.

Art. 4

Su richiesta dei genitori, i fratelli/le sorelle, qualora la richiesta non infici le considerazioni psicopedagogiche espresse in commissione formazione classi, possono essere inseriti nella stessa classe e/o sezione del fratello/della sorella maggiore.

Art. 5

Per gli/le allievi/e bocciati/e, il consiglio di classe e/o  i genitori possono richiedere il cambio sezione.

D) FREQUENZA

Art. 1

L'orario di frequenza dei diversi ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo sarà articolato tenuto conto del P.O.F. e delle scelte delle famiglie. 

Art. 2

L'ingresso all'edificio viene aperto dal personale ausiliario 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni e deve essere sorvegliato dal personale stesso, durante tutto il corso delle lezioni. 
In fase di iscrizione degli allievi/e si attiverà un sondaggio tra i genitori per rilevare l'eventuale necessità di servizio di anticipo e prolungamento.

Art. 3

Per i bimbi e le bimbe della scuola dell'infanzia è possibile frequentare solo l'orario antimeridiano che sarà articolato, su richiesta della famiglia, con partecipazione alla mensa o senza partecipazione alla mensa.

Art. 4

Per i bimbi e le bimbe di 4 e 5 anni è possibile richiedere la frequenza ad orario completo (8.00/16.00) con esonero dalla mensa per motivi economici e di salute documentati.

Art. 5

L'orario dell'intervallo viene definito a livello di plesso/sezione in base al progetto pedagogico, comunque verrà organizzato in modo che diventi un momento specifico e significativo.
Annualmente ne verrà data comunicazione ai genitori e inclusa all'interno del progetto di plesso/sezione.

Art. 6 - USCITA ANTICIPATA

È possibile usufruire di uscita anticipata in orario diverso da quello scolastico, previa comunicazione scritta agli/le insegnanti, nella quale saranno indicati giorni e ora e persona (maggiorenne) che preleva gli/le allievi/e.

Art. 7 - USCITE URGENTI 

Per motivi personali si possono prelevare gli/le allievi/e durante l'orario scolastico, per cui verrà compilato il modello predisposto.

Art. 8

In caso di necessità i genitori e gli/le insegnanti possono conferire anche in orario diverso da quello programmato.

Art. 9

In caso di assenze ingiustificate, lunghe e ripetute, l'insegnante dovrà avvertire la Dirigenza che provvederà in merito.

Art. 10

I permessi prolungati sono concessi solo per cure terapeutiche e dovranno essere documentati e richiesti per iscritto alla Dirigente scolastica.

Art. 11

L'uscita dalla classe è consentita solo per motivi validi.
Sarà cura degli/le insegnanti osservare che gli allievi/e ritornino in classe nel più breve tempo possibile.

Art. 12

In caso di assenza prolungata per motivi famigliari il genitore deve comunicare per iscritto le motivazioni di tale assenza e definire con insegnanti accordi organizzativi.

E) ATTENZIONE E CURA DEGLI ALLIEVE E ALLIEVE

Art. 1

La permanenza a scuola sarà caratterizzata da condizioni di attenzione e cura da parte degli/le insegnanti verso gli/le allievi/e e viceversa.

Art. 2

In caso di assenza di uno/a o più insegnanti quando non possono essere immediatamente sostituiti, la vigilanza sarà garantita mediante la suddivisione degli stessi nelle classi o mediante presenza di collaboratori/trici scolastici/che.

Art. 3

L'organizzazione dell'ingresso nelle aule viene definita nella progettazione di plesso/sezione.

Art. 4

Al termine delle lezioni gli/le insegnanti dovranno accompagnare gli/le allievi/e fino all'uscita.
L'ingresso e l'uscita degli alunni e delle alunne che fruiscono dei mezzi di trasporto comunali potranno essere anticipati o posticipati se le amministrazioni interessate istituiranno un adeguato servizio di assistenza educativa.

Art. 5

Per motivi di sicurezza un/a operatore scolastico deve essere sempre disponibile nell'edificio scolastico durante le attività didattiche. Gli accessi all'edificio devono essere custoditi, in modo che siano filtrati dai collaboratori scolastici.

Art. 6

In caso di improvviso malore, l'insegnante dovrà avvertire tempestivamente la famiglia che dovrà provvedere al prelievo del figlio/a.
In caso di non reperibilità di figure parentali la scuola attiva servizio di assistenza, tramite collaboratori scolastici.

Art. 7

In caso di infortunio l'insegnante dovrà avvertire tempestivamente la famiglia. Qualora le figure parentali non fossero reperibili, la scuola attiva un servizio di assistenza tramite chiamata al 118-Pronto intervento o servizio gratuito di ambulanza come da polizza assicurativa.

Art. 8 - SOMMINISTRAZIONE FARMACI in orario scolastico: 

La somministrazione dei farmaci, ai sensi dell'atto di raccomandazione contenente le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza del 25 novembre 2005 prot. n°2312/dip*/segr, coinvolge ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

 la famiglia e/o gli esercenti la patria potestà genitoriale

la scuola : dirigente personale docente e ATA

servizi sanitari: medici di base e le ASL competenti territorialmente

gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso di integrazione scolastica e formativa dell'alunno/a

Circa la necessità di provvedere alla somministrazione di  farmaci ad alunni nel corso dell'orario scolastico si può caratterizzare come:

  1. prevista nel contesto di una patologia "cronica" nota controllata, appunto tramite la somministrazione di detti farmaci;
  2. emergenziale, cioè come intervento "salvavita" per correggere una situazione completamente imprevista o sfuggita al controllo ordinario di una patologia.
Tipologia "a"
  1. Il sussistere delle condizioni per cui si rende necessaria la somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico deve essere definita dal Pediatra di Libera Scelta (o dal Pediatra di fiducia) o dal Medico di Medicina generale (o dal Medico di fiducia), secondo i seguenti criteri:
  • l'assoluta necessità;
  • la somministrazione indispensabile ed indifferibile in orario compreso nel normale orario di frequenza scolastica dello studente/paziente
  • la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'orario, né alla posologia, né alle modalità di somministrazione (e di conservazione del farmaco);
  • la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.
PROCEDURA
  1. I genitori presentano una formale richiesta di somministrazione di farmaci allegando la prescrizione del Pediatra o del Medico, alla Dirigente scolastica dell'Istituto che ospita l'alunno/a.
  2. La dirigente scolastica valuta (secondo l'art. 4 della nota ministeriale) la sussistenza dei requisiti necessari per rispondere positivamente alla richiesta (disponibilità: del personale, dei sistemi di conservazione del farmaco, di un locale adatto alla somministrazione in condizioni igienicamente corrette) e chiede all'ASL (Settore territorialmente competente del Dipartimento di Prevenzione Medica) una dichiarazione di idoneità per erogare la prestazione richiesta (vedi art. 2 della nota ministeriale). La dichiarazione di idoneità dell'ASL riguarderà quindi il possesso dei requisiti strutturali dell'Istituto scolastico.

Si ricorda che la somministrazione di farmaci per la patologia diabetica è attualmente regolata da un protocollo provinciale, nel rispetto della normativa specifica regionale e che, nei casi estremi e rarissimi di situazioni gravi dal punto di vista clinico e/o sociale l'ASL può attivare una forma di assistenza domiciliare integrata (con accesso di personale infermieristico presso l'Istituto scolastico), secondo i protocolli attualmente in vigore presso l'ASL ed a seguito di specifica istruttoria autorizzativa che la dirigente scolastica dovrà attivare direttamente e personalmente con il Responsabile del citato Settore di Prevenzione territorialmente competente.

LA DIRIGENTE:

  • comunica ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale le modalità organizzative per la relativa somministrazione e conservazione;
  • concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici ai genitori o a loro delegati per la somministrazione

Qualora non siano presenti locali idonei e non vi sia alcuna possibilità o non vi siano  i requisiti professionali la dirigente può  provvedere all'attivazione di collaborazioni formalizzate mediante  accordi e/o convenzioni, con enti locali o associazioni di volontariato. 

Tipologia "b"

Per tutte le situazioni di emergenza (art. 5 della nota ministeriale) si conferma la prescrizione del ricorso al Sistema Sanitario di Urgenza ed Emergenza - 118. Occorre comunque sottolineare che esiste un obbligo di assistenza per tutte le situazioni che implicano un rischio di vita e che tale obbligo prescinde dalle competenze professionali o dal ruolo istituzionale svolto.

Art. 9

È opportuno che i genitori segnalino eventuali allergie.

Art. 10

I genitori dovranno fornire all'insegnante, ad ogni inizio anno, il numero di telefono della sede di reperimento in caso di urgenza.

F) CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI alle Scuole e alle Classi

Per l’assegnazione dei docenti alle scuole e alle classi, che è competenza della Dirigente, il Consiglio di Istituto, all’unanimità delibera i seguenti criteri generali:

  • continuità didattica;
  • attuazione di progetti;
  • avvicinamento alla residenza;
  • anzianità di servizio;
  • considerazione di variabili individuali, in base a segnalazioni o richieste dei docenti.

H) CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI alle Attività alternative

Per l'assegnazione dei docenti alle attività alternative, che spetta alla Dirigente, si fa riferimento ai seguenti criteri: 

a) Disposizione obbligatoria
c) Continuità.

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