
Al fine di realizzare la partecipazione alla gestione della Scuola, così che essa assuma il carattere di una comunità che interagisca con la più vasta comunità sociale e civile, con il D.P.R. 416 del '74 sono stati istituiti i seguenti Organi collegiali (OO.CC.) a livello di Istituto Comprensivo:
- Consiglio di interclasse
- Consiglio di classe
- Collegio dei docenti
- Comitato di valutazione dei docenti
- Consiglio di Istituto
Ciascuno degli Organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, lo svolgimento delle attività stesse.
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa in determinate materie.
Il Consiglio di Istituto di Zanica, eletto secondo le norme vigenti, è composto fino a un massimo di 17 membri. Le adunanze del Consiglio sono disciplinate dalla legge e dal presente regolamento.
Nella prima seduta del Consiglio di Istituto, presieduto dalla Dirigente scolastica, si elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.
Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.
Il Consiglio di Istituto può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le modalità previste per l'elezione del presidente.
Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno la Giunta esecutiva secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.P.R. 416/74 composta da
1 insegnante, 2 genitori , 1 personale ata
Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno 9 Consiglieri.
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente con lettera scritta a tutti i componenti, contenente l'Ordine del giorno, se possibile la documentazione e l'indicazione di eventuali relatori, con preavviso di:
- almeno 5 giorni per le sedute ordinarie;
- almeno 3 giorni per le sedute straordinarie;
- almeno 1 giorno per le sedute urgenti.
La convocazione urgente può essere disposta solo dal Presidente della Giunta esecutiva e anche telefonicamente.
Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero di almeno 6 membri del Consiglio stesso.
L'invito e l'Ordine del giorno verranno resi pubblici mediante l'affissione all'albo di ogni plesso almeno 5 giorni prima di ogni seduta; i
membri del Consiglio verranno informati tramite con l'invio della convocazione.
Di ogni riunione viene redatto un verbale in cui saranno riportate in sintesi le discussioni e le decisioni adottate. Le deliberazioni invece devono essere riportate in modo chiaro e per esteso. È facoltà di ogni consigliere far mettere a verbale le proprie dichiarazioni, proposte e/o osservazioni. Detto verbale viene firmato dal Presidente e dal segretario e steso su apposito registro a pagine numerate.
All'inizio della seduta successiva il segretario dà lettura del verbale che deve essere approvato.
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante affissione, in apposito albo delle scuole dell'istituto, delle delibere.
L'esposizione deve essere effettuata entro 15 giorni e deve durare almeno 10 giorni, dopo di che le delibere, alla pari dei verbali, restano disponibili per la consultazione di tutte le componenti che ne facciano richiesta, presso l'ufficio di segreteria.
Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone. Su richiesta scritta, ai componenti del Consiglio può essere consegnata copia del verbale.
Le riunioni del Consiglio avranno luogo nei locali della Scuola secondaria di Zanica.
Le riunioni del Consiglio di Istituto sono aperte, senza diritto di intervento, agli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio di Istituto, salvo i casi in cui siano in discussione argomenti concernenti persone.
In caso di necessità per il mantenimento dell'ordine pubblico il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica (art. 4 legge 11.10.77 n. 748).
Il Consiglio di Istituto può a maggioranza relativa dei componenti chiamare a partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo, chiunque intenda invitare per particolari richieste.
Il Consiglio può nominare commissioni di studio e di lavoro in ordine ai problemi che intende affrontare.
La discussione deve seguire l'Ordine del giorno. Il Consiglio con votazione a maggioranza, ha facoltà di modificare l'ordine di precedenza dei vari argomenti. Nessun argomento può essere trattato nelle sedute se non è scritto nell'Ordine del giorno. Solo nel caso in cui i membri presenti siano d'accordo all'unanimità possono essere introdotti punti non previsti nell'Ordine del giorno.
Le proposte dei consiglieri di inserire argomenti all'Ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio di Istituto devono pervenire per iscritto alla Giunta esecutiva con 8 giorni di anticipo, o essere verbalizzati nell'ultima riunione del Consiglio.
Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il Presidente. Nel caso in cui il Presidente cessi dalle sue funzioni, il Vicepresidente non può subentrargli e il Consiglio deve procedere a nuove elezioni.
1. Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il programma annuale ed il conto consuntivo, dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.
3. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli allievi/e durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio ai sensi dell'art. 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g) partecipazione delle scuole ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h) norme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.
4. Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste
dall'art. 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei docenti, le iniziative dirette all'educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze, previste dall'art. 106 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990
n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. La Giunta esecutiva propone al Consiglio d'istituto il programma annuale predisposto dalla dirigente scolastica e il conto consuntivo (ai sensi
dell'articolo 2 del decreti interministeriale n°44 del 2001); prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
Il Consiglio di Istituto delibera in ordine:
1.
- alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazione;
- alla costruzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio
- all'accensione di mutui ed in genere ai contratti di durata pluriennale;
- ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- all'adesione a reti di scuole e consorzi
- all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno
- alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati
- all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'art. 34, comma 1
- all'acquisto di immobili
2. Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte della dirigente, delle seguenti attività negoziali:
- contratti di sponsorizzazione
- contratti di locazione di immobili
- utilizzazione di locali o stili informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi
- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi
- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi
- acquisto ed alienazione di titoli di Stato
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
- partecipazione a progetti internazionali
3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di Istituto. In tali casi, la dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di Istituto. In tutti gli altri casi, la dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.
Il Consiglio visto quanto sopra delibera all’unanimità
Il Consiglio di intersezione/ interclasse e di classe presieduto dalla Dirigente scolastica o da un suo delegato è formato dal gruppo docenti e dai rappresentanti eletti dai genitori. Può essere di classi parallele, di plesso (quello d'interclasse, anche di ciclo).
Il Consiglio di intersezione/interclasse/classe dura in carica un anno ed ha i seguenti compiti:
a) formulare proposte al Collegio dei docenti in ordine all'azione educativa e didattica;
b) verificare almeno ogni bimestre l'andamento complessivo dell'attività didattica;
c) agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti, genitori, alunni;
d) esprimere il parere di competenza in merito all'adozione dei libri di testo;
e) esprimere il parere circa l'insegnamento alternativo alla Religione cattolica;
f) esprimere il parere di competenza in merito al Piano di Diritto allo Studio.
Le riunioni del Consiglio di intersezione/interclasse/classe devono essere programmate all'inizio di ogni anno scolastico, secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del D.P.R. 416, della Legge 517, del D.P.R. 399/88 e della lex 148/90.
Le elezioni, per gli Organi collegiali di durata annuale, hanno luogo possibilmente nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico.
Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
Il Consiglio di intersezione/interclasse/classe è convocato dalla Dirigente scolastica di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso nel computo il Presidente.
Il Collegio dei docenti è composto da tutto il personale insegnante a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio nella scuola ed è presieduto dalla Dirigente scolastica.
La Dirigente scolastica a settembre attribuisce il compito di segretario.
Il Collegio dei docenti può, in base a criteri definiti, articolarsi in Commissioni.
Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità e per le competenze previste dall'art. 4 del D.P.R. 416 e della Legge 517. La partecipazione dei docenti alle riunioni è obbligatoria.
Le principali competenze del Collegio dei docenti sono:
- eleggere i collaboratori della Dirigente scolastica;
- deliberare il P.O.F.;
- deliberare la carta dei servizi relativamente alle proprie competenze (DPC.M. 07.06.1995);
- deliberare l'adozione dei libri di testo;
- proporre gli acquisti di materiale didattico;
- promuovere iniziative di aggiornamento;
- formulare proposte per la formazione delle classi e l'orario delle lezioni al Consiglio di Istituto;
- promuovere iniziative di sperimentazione;
- deliberare visite guidate e viaggi di istruzione;
- deliberare il Piano diritto allo Studio.
Il Comitato di valutazione è presieduto dalla Dirigente scolastica ed è composto da membri eletti nel Collegio dei docenti ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 417 ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dalla Dirigente scolastica:
a) in periodi programmati, ai sensi del precedente articolo per la valutazione del servizio richiesto dai singoli interessati a norma dell'art. 66 del D.P.R. 417/74;
b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 417/74;
c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
L'assemblea di classe, è convocata dagli insegnanti, oppure, qualora lo richieda, dal rappresentante di classe.
Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.
Per ottimizzare i momenti dell'assemblea di classe, è data possibilità ai genitori di convocare delle pre-assemblee, in tempi e orari concordati con la Dirigente scolastica.
Le assemblee dei genitori possono essere di classe, di plesso o di istituto. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di
intersezione/interclasse/classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto.
Le assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto; la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordati di volta in volta con la Dirigente scolastica.
L'assemblea di istituto si svolge fuori dall'orario delle lezioni. A tale riunione possono partecipare con diritto di parola la Dirigente scolastica e gli insegnanti rispettivamente delle classi.
All'assemblea possono partecipare se invitati specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici, i rappresentanti delle Amministrazioni comunali del territorio e chiunque altro venga proposto dalla maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.
L'eventuale invito e/o presenza deve essere resa nota nella convocazione.
L'informazione è strumento essenziale per la libera e costruttiva convivenza delle componenti scolastiche.
È auspicabile che i rappresentanti dei genitori indicano assemblee di classe e di plesso sia per dare corrette informazioni sulle attività e iniziative della scuola, sia per potenziare la partecipazione.
La costituzione del Comitato dei genitori è competenza dei rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di
intersezione/interclasse/classe.
Possono far parte del Comitato anche genitori non eletti consiglieri di
intersezione/interclasse/classe
(vedi nota prot. 3138 dell'11.10.78, e telex prot. n. 786 del 06.04.79).
La maggioranza del Comitato può richiedere la convocazione dell'Assemblea dei genitori e può assumere funzioni di rappresentanza dell'Assemblea stessa nei rapporti con gli Organi collegiali (vedi telex n. 498 del 29.03.79).
Al Comitato viene attribuito il compito di redigere un proprio regolamento ed eventualmente un piano annuale delle attività.
Il Comitato può elaborare, anche sulla base dello scambio di esperienze, indicazioni e proposte che saranno opportunamente valutate e adottate dagli altri Organi collegiali dell'Istituzione scolastica (vedi C.M. n. 274 del 19.09.1984).
I genitori promotori richiedono per iscritto l'autorizzazione alla convocazione contenente l'Ordine del giorno.
La Dirigente scolastica, su delega della Giunta, ne autorizza la convocazione, i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche
l'Ordine del Giorno.
Dell'assemblea viene redatto verbale, da inoltrare alla Dirigenza.